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L’attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, classifica le aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato). La valutazione del livello del rischio d’incendio dell’azienda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il documento della sicurezza. Il decreto fornisce anche un elenco non esaustivo di attività con la relativa classificazione del rischio di incendio.
E’ opportuno chiarire che il numero dei lavoratori aziendali incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza deve essere stabilito dal datore di lavoro che ha la responsabilità della gestione e della sicurezza della propria azienda. Una volta individuati i lavoratori di cui sopra, anche in relazione alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere gli adempimenti in materia di formazione e di accertamento dell’idoneità tecnica degli stessi, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10/03/98.
RISCHIO D’INCENDIO BASSO:
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono
presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di
focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
RISCHIO D’INCENDIO MEDIO:
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
RISCHIO D’INCENDIO ELEVATO:
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato 1 del D.M. 10/03/98. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per gli anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovra-riportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO (4 ore);
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO (8 ore);
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO ELEVATO (16 ore)
erogato esclusivamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Erogato esclusivamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
3 anni (in attesa di definizione da parte del D.Lgs. 81/08, in quanto il D.M. 10/03/98 non specifica la durata dell’attestato antincendio).
ll contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato D.L. 167/2011 secondo le direttive del T.U. dell’apprendistato 81/2015, è destinato ai giovani dai 17 ai 29 anni, ed è ad oggi uno dei principali contratti di inserimento degli stessi nel mondo del lavoro poiché prevede significative facilitazioni e incentivi per le imprese.
Finalizzato all’accrescimento delle capacità tecniche del lavoratore, che gli consentano di acquisire le competenze necessarie per l’esercizio della sua professione, si compone di una formazione obbligatoria “on the job” all’interno dell’azienda, per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e di una formazione formale ad hoc, erogata in aula, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Formare il personale che svolge o sovraintende a lavori in altezza con particolare riguardo all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale (imbracatura, dispositivi anticaduta ecc.), anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni di rischio reali.
Il Corso di Formazione per R.L.S. si pone l’obiettivo di fornire a tutti i lavoratori eletti nel ruolo di RLS le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente.